il 16 ottobre 2019 scadrà, per gli esercenti attività, il termine perentorio per il monitoraggio e la misurazione del livello di concentrazione e di esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas Radon, così come disciplinato dalla Legge Regionale n°13 del 08/07/2019, pubblicata sul BURC n.40 del 15 luglio 2019, in adeguamento alla normativa nazionale ed europea. Tale termine, decorso dal giorno di entrata in vigore delle disposizioni regionali, è rivolto a tutti gli esercenti attività ubicati in piani interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici ed aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati dei locali a servizio di impianti a rete (art.4, comma 1). Ma cos’è il Radom?
Il Radon è un gas radioattivo proveniente dal decadimento dell’uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione. Tende ad accumularsi negli ambienti confinati (ambienti indoor), dove in alcuni casi può raggiungere concentrazioni tali da rappresentare un rischio significativo per la salute della popolazione esposta. È considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco e ad esso sono attribuiti dal 5 al 20% di tutti i casi (da 1.500 a 5.500 stimati per la sola Italia all’anno). Gli edifici maggiormente a rischio sono quelli costruiti su suoli di origine vulcanica o fortemente permeabili e che impiegano materiali da costruzione quali tufo, pozzolane, graniti. L’Italia rappresenta pertanto un Paese a rischio, per quanto la situazione si presenti a macchia di leopardo. Il livello di radon raggiunto negli edifici dipende da numerosi fattori, tra i quali la tipologia di edificio e il numero di ricambi d’aria, che a sua volta dipende dal grado di ventilazione naturale o artificiale (ISPESL, 2007).
Tutti gli esercenti dovranno provvedere dunque, entro il 16/10/2019, alla misurazione del livello di concentrazione di attività del gas Radon, il cui limite massimo di esposizione in ambienti chiusi è fissato dalla legge regionale a 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva. Tenuto conto delle modalità tecniche di misurazione, gli esercenti entro un mese dovranno trasmettere gli esiti della rilevazione al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento.
In caso di mancato rispetto dei termini previsti, il Comune provvederà ad intimare con ordinanza la trasmissione degli esiti, concedendo ulteriore termine che, se decorso infruttuosamente, comporterà la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità. Qualora all’esito delle misurazioni previste il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato, il proprietario dell’immobile dovrà presentare un piano di risanamento da realizzare entro un anno.
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