Sicurezza sul lavoro – Formazione

FORMAZIONE (art. 37 D. Lgs 81/2008)

Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza ha introdotto delle novità importanti. La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda - rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza. Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

  • 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
  • 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
  • 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

E’ previsto inoltre un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

La Formazione è prevista in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
  • periodicamente in base all’insorgenza del rischio

INFORMAZIONE (art. 36 D. Lgs 81/2008)

Il datore di lavoro provvede a fornire un’adeguata informazione a ciascun lavoratore in relazione:

  • ai rischi sicurezza/salute connessi all’attività;
  • alle misure e alle attività di prevenzione;
  • alle procedure di pronto soccorso , antincendio ed evacuazione;
  • al pericolo connesso all’uso delle sostanze e preparati pericolosi.

Di seguito l’elencazione delle principali figure del Servizio di Prevenzione e Protezione con gli specifici percorsi di formazione.

  • Responsabile Del Servizio Di Prevenzione E Protezione (Rspp)
  • Addetto Per La Gestione Delle Emergenze In Azienda
  • Addetto Per La Gestione Delle Emergenze Antincendio In Azienda
  • Addetto Primo Soccorso E Pronto Soccorso (Dm 388/03)
  • PREPOSTI (settore edile)
  • Rappresentante Dei Lavoratori Per La Sicurezza (RLS) (Sez. VII artt. 47, 48, 49 del d.lgs 81/2008)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere eletto con apposito verbale dai lavoratori, deve essere un dipendente iscritto nel libro matricola e deve essere diverso dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. RLS deve effettuare un corso della durata di 32 ore.

  • Responsabile Del Servizio Di Prevenzione E Protezione (Rspp) (Sez. iii artt. 31, 32, 33, 34 del d.lgs 81/2008 e D.lgs 195/2003)

Può essere lo stesso datore di lavoro oppure un dipendente o professionista esterno all’azienda. E’ necessario un verbale che ne attesti la nomina. Il corso per RSPP è articolato in tre differenti livelli di rischio (basso, medio, e alto) individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda.:

  • basso (durata minima di 16 ore);
  • medio (32 ore);
  • alto (48 ore).

La nuova disciplina introduce obblighi di aggiornamento della formazione (art.7) quinquennali di 6, 10 e 14 ore in base al livello di rischio

  • ADDETTO Per La Gestione Delle Emergenze In Azienda (Sez. VI art. 46 del d.lgs 81/2008 e D.lgs 139/2006)

Può essere il datore di lavoro, un dipendente od un esterno. Deve fare un corso della durata tra le 4 e le 16 ore

  • ADDETTO Per La Gestione Delle Emergenze Antincendio In Azienda (Sez. VI art. 46 del d.lgs 81/2008 e D.lgs 139/2006)

Può essere il datore di lavoro, un dipendente od un esterno. Deve fare un corso della durata tra le 4 e le 16 ore a seconda del macro settore di rischio.

  • ADDETTO Primo Soccorso E Pronto Soccorso (Dm 388/03). (Sez. VI art. 45 del d.lgs 81/2008 e Dm 388/2003)

L' addetto al primo e pronto soccorso va comunicato all’asl tramite a/r solo per le aziende del gruppo A della classificazione INAIL. Può essere il datore, un dipendente, un esterno (che però sia presente sul lavoro). Anche in questo caso il corso di formazione ha una durata che va dalle 4 alle 16 ore Obiettivo del corso è fornire le nozioni basilari di anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio, cutaneo, muscolo-scheletrico, nervoso e digerente e svolgere esercitazioni pratiche per gli interventi più semplici di primo soccorso.

Nelle imprese o unità operative fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere, oltre ai compiti propri dell’ R.S.P.P. anche quelli di Addetto al Primo Soccorso e Addetto alla Prevenzione Incendi, previa formazione (questo significa che in caso oltre i 5 lavoratori del compito va incaricato altro soggetto!).

PREPOSTI

Nel settore edile per antonomasia caratterizzato da alti indici infortunistici, altra novità è la formazione dei ‘PREPOSTI’ che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere in materia di salute e sicurezza. La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.