COS'È IL DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 4 APRILE 2008?
Il Decreto legislativo n.81 del 4 Aprile 2008, modificato dal decreto correttivo 106 del 2 ago 2009, attua l'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n.123, abrogando il d.lgs 626/94 e ridisegnando l'intera disciplina in materia di lavoro senza alterare il ruolo attivo del lavoratore.
Dal 15 Maggio 2008 entrano così in vigore le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori.
QUAL È IL CAMPO DI APPLICAZIONE?
Il campo di applicazione previsto dal D.Lgs 81/2008 riguarda tute le imprese ed enti, PA (Pubblica Amministrazione) e altri settori quali, ad esempio, la navigazione marittima ed aerea.
Per alcuni settori, tuttavia, l'applicazione delle norme del D.Lgs 242/96 deve essere modulata in funzione delle particolari esigenze degli specifici servizi. Sono compresi i settori Forze armate e di Polizia, servizi di Protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per attività istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, le rappresentanze diplomatiche e consolari ed i mezzi di trasporto marittimi ed aerei.
Le esigenze specifiche dovevano essere individuate in appositi decreti (ad es.: DM 338/97 su strutture giudiziarie e penitenziarie). Nelle realtà non previste da tali decreti la norma deve essere applicata comunque.
Appare, pertanto, utile ricordare che tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, dal settore lavorativo delle loro aziende, siano esse di natura pubblica o privata, sono soggetti all'obbligo di valutare i rischi connessi con l'attività da essi esercita.
Un'attività di informazione attiva da parte dei Servizi, soprattutto rivolta a quei settori finora meno coinvolti su questi temi (artigianato e piccolissime imprese, Pubblica Amministrazione), costituisce una priorità nella programmazione dell'attività dei Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende Usl.
A CHI SI APPLICA LA LEGGE?
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari (es. colf) E' da ricordare che sono considerati lavoratori subordinati anche:
• i soci lavoratori di cooperative e di società anche di fatto
• gli utenti dei servizi di orientamento di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro
• gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
DI QUALI ASPETTI SI OCCUPA LA NUOVA LEGGE?
Da' disposizioni generali in materia di igiene e sicurezza del lavoro
Istituisce il servizio di prevenzione e di protezione dell'azienda
Fornisce norme per la prevenzione incendi, l'evacuazione dei lavoratori ed il pronto soccorso
Stabilisce la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Rende obbligatoria la consultazione e la partecipazione dei lavoratori
Obbliga l'azienda alla informazione e formazione dei lavoratori
Contiene, inoltre, disposizioni concernenti la pubblica amministrazione e stabilisce le modalità con cui gli istituti centrali devono elaborare le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Adegua i requisiti dei luoghi di lavoro
Rimodula le sanzioni alle inadempienze dei singoli obblighi
In maniera più specifica regolamenta inoltre:
l'uso delle attrezzature di lavoro
l'uso dei dispositivi di protezione individuale
la movimentazione manuale dei carichi
l'uso di attrezzature dotate di videoterminale
la protezione da agenti cancerogeni
la protezione da agenti biologici
COSA SI DEVE FARE PER GARANTIRE UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO?
Per attuare la prevenzione la legge stabilisce che è necessario conoscere dettagliatamente i pericoli e valutare i rischi che possono derivarne.
Si devono eliminare o ridurre al minimo i rischi individuati e programmare tutti gli interventi ulteriori che risultano necessari.
L'attività di prevenzione può comportare anche la sostituzione di sostanze o attività pericolose con altre meno pericolose, o l'uso di quantitativi limitati di sostanze pericolose , la riduzione del numero di lavoratori esposti al rischio e l'attenzione verso le migliori condizioni di lavoro per l'uomo (rispetto dei principi ergonomici).
Devono essere inoltre prese in considerazione ed attuate misure di protezione collettiva ed individuale , misure di emergenza, visite ed esami medici.
I lavoratori devono essere sempre informati e addestrati a lavorare in sicurezza.
COME FUNZIONA IL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA?
E' costituito da: Datore di lavoro, dirigenti e preposti; Servizio di prevenzione e protezione; Medico competente (quando previsto); Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; i lavoratori incaricati per pronto soccorso, antincendio ed emergenze
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare ed effettuare gli interventi necessari.
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, che può essere interno all'azienda stessa o fornito da un consulente esterno.
In taluni casi - stabiliti dalla legge - è possibile che i compiti di prevenzione siano eseguiti direttamente dallo stesso datore di lavoro.
Nella sua attività informa e consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Sceglie i lavoratori che devono occuparsi delle misure antincendio, di pronto soccorso e di evacuazione.
Nei casi in cui c'è l'obbligo delle visite mediche, si rivolge ad un medico specialista in medicina del lavoro ("medico competente").
COSA È IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE?
E' costituito da una o più persone scelte dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda , con il compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è designato dal datore di lavoro e deve essere in possesso di attitudini e capacità adeguate.
Il suo nominativo deve essere comunicato all'organo di vigilanza.
I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono:
• individuazione dei fattori di rischio
• valutazione dei rischi
• individuazione ed elaborazione delle misure e delle procedure per la sicurezza e l'igiene sul lavoro
• programmazione e fornitura di informazione e formazione ai lavoratori
QUANDO DEVE ESISTERE UN SERVIZIO AZIENDALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE?
La presenza del Servizio di Prevenzione e Protezione "interno" all'azienda è obbligatoria in:
•aziende industriali con più di 200 dipendenti,
•industrie estrattive con più di 50 dipendenti,
•industrie appartenenti alla classe grandi rischi,
•centrali termoelettriche;
•aziende produttrici di esplosivi;
•impianti nucleari.
Negli altri casi il datore di lavoro può fare ricorso a persone o servizi esterni all'azienda.
Inoltre il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (anche facendosi assistere da consulenti esterni):
•in aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
•in aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
•in aziende della pesca fino a 20 addetti
•in tutte le altre aziende fino a 200 addetti.
CHI È IL "MEDICO COMPETENTE"?
E' il medico che si occupa della sorveglianza sanitaria e che collabora, per la parte di sua competenza, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione ai fini della prevenzione in azienda.
Per la legge il medico competente è un medico specialista in medicina del lavoro o autorizzato secondo altra norma. In altri casi è chiamato "medico di fabbrica", "medico d'azienda" o, semplicemente medico del lavoro
Può essere un libero professionista, un dipendente del datore di lavoro o di una struttura convenzionata esterna. Può essere un medico della struttura sanitaria pubblica ("USL") purché non svolga attività di vigilanza
COSA E' LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Consiste nelle visite mediche e negli eventuali altri esami che sono necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica: visite ed esami sono mirati al tipo di rischi presenti nello svolgimento della mansione e sono prescritti prima della immissione al lavoro (visita preassuntiva) e poi con periodicità variabile (visita periodica).
La sorveglianza sanitaria può essere effettuata solamente da un medico specialista in medicina del lavoro (o autorizzato secondo la legge).
Dal 3 febbraio 2005 è in vigore l'obbligo del "Pronto soccorso aziendale", istituito dal Decreto Ministeriale n. 388/2003. Ogni azienda, sia di piccole che di grandi dimensioni, deve essere dotata di una cassetta o pacchetto di primo intervento, di personale specializzato per la gestione degli interventi di soccorso e di un collegamento con il servizio di emergenza sanitario. Il sistema di pronto soccorso si differenzia, comunque, in base all'azienda; in merito il Decreto identifica tre diversi gruppi di imprese, la cui classificazione verrà autocertificata dal datore di lavoro, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.
CI SONO NOVITÀ ANCHE NEGLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI?
Il Decreto Legislativo introduce più precisi obblighi anche per i lavoratori e stabilisce che "ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro".
I lavoratori sono consultati, partecipano e collaborano al nuovo sistema aziendale di prevenzione e:
•osservano le disposizioni e le istruzioni impartite
•utilizzano correttamente macchinari, utensili, attrezzature, sostanze, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e di protezione
•segnalano immediatamente le deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione, le condizioni di pericolo
•non rimuovono o alterano i dispositivi di protezione e sicurezza
•non compiono di propria iniziativa azioni non di competenza che possono compromettere la sicurezza
•si sottopongono agli accertamenti sanitari previsti
•contribuiscono alle azioni di tutela della sicurezza e della salute
INFORMAZIONE AI LAVORATORI. COSA DEVE SAPERE IL LAVORATORE?
Ciascun lavoratore deve avere un'informazione adeguata su:
• i rischi per la sicurezza e la salute presenti nell'azienda
• i rischi connessi alle operazioni di lavoro da lui svolte
• i pericoli legati all'uso di sostanze, impianti, macchine, utensili
• le misure e i mezzi che l'azienda ha adottato per ridurre i rischi
• cosa fare in caso di pericolo, incendio o incidente
• chi sono gli addetti alle misure di emergenza
• chi è il responsabile del servizio aziendale di prevenzione
• come deve lavorare per ridurre al minimo i rischi
• quali sono i mezzi di protezione disponibili e come usarli correttamente
IN COSA CONSISTE LA "FORMAZIONE DEI LAVORATORI"?
La legge insiste molto sugli aspetti della formazione dei lavoratori quale uno dei momenti necessari a ridurre i rischi.
Se con l'INFORMAZIONE si vuole ottenere che il lavoratore conosca il proprio ambiente di lavoro, le macchine, gli impianti, le sostanze utilizzate, le procedure di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute per sapere cosa sta adoperando e cosa può accadere,
con la FORMAZIONE si vuole portare il lavoratore a sapere cosa fare e come farlo, anche in funzione della salute e della sicurezza, propria e degli altri.
Per esempio:
• Il lavoratore che debba utilizzare un prodotto chimico dovrà conoscere la pericolosità del prodotto (informazione) ed essere addestrato ad utilizzarlo nei quantitativi, nei modi, nei luoghi, con le precauzioni e con i mezzi protettivi stabiliti o come non utilizzarlo (formazione).
• Contemporaneamente all'addestramento all'uso di macchine, utensili o sostanze, il lavoratore dovrà essere addestrato a farlo in sicurezza.
La formazione sarà ripetuta ogni volta che vi siano dei cambiamenti nel modo di operare, l'introduzione di nuove macchine, tecniche, sostanze o mezzi di protezione e nel caso di cambiamenti anche temporanei della mansione.
Chi è il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA?
E' la persona (o, nei casi previsti, le persone) eletta o designata dai lavoratori per rappresentare i lavoratori nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.
Il numero minimo di rappresentanti è:
• 1 nelle aziende fino a 200 dipendenti
• 3 da 201 a 1000 dipendenti
• 6 negli altri casi.
Nelle aziende fino a 15 dipendenti, il rappresentante può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o di comparto produttivo.
Il rappresentante dei lavoratori:
* è consultato in varie occasioni che riguardano attività di carattere preventivo
riceve tutta l'informazione inerente l'igiene e la sicurezza nell'ambiente di lavoro
* è adeguatamente formato sui temi attinenti
* formula proposte ed osservazioni in merito all'attività di prevenzione
* partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione con il datore di lavoro, il responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, il medico competente
CHI È L'ORGANO DI VIGILANZA?
Gli organi di vigilanza sono:
• il servizio dell'Unità Sanitaria Locale
• direzione provinciale del lavoro (ex ispettorato del lavoro).
• I Vigili del fuoco e Servizio minerario che svolgono funzioni di vigilanza per la parte di specifica competenza
• Carabinieri del lavoro
Controllo e vigilanza sono finalizzate ad ottenere l'applicazione delle misure di prevenzione adeguate al progresso tecnico, anche attraverso la verifica degli adempimenti di legge.
Nella nuova normativa, l'organo di vigilanza dell'ente pubblico è posto come garante "esterno" al sistema di prevenzione aziendale.
Nei riguardi delle aziende, l'ente pubblico svolge inoltre funzioni di sostegno ed assistenza nell'applicazione delle leggi e, in modi diversi, di consulenza.
All'organo di vigilanza vanno inviate anche alcune comunicazioni, notifiche o richieste di autorizzazioni previste da varie leggi.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI SUOI PARTNER INTERNI ED ESTERNI?
QUANDO DÀ IN APPALTO DEI LAVORI
• verifica le capacità tecnico-professionali dei soggetti o delle ditte cui affida i lavori
• li informa dei rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro
• si preoccupa della sicurezza delle operazioni
QUANDO ACQUISTA O NOLEGGIA UN IMPIANTO, UNA MACCHINA, UN'ATTREZZATURA
verifica che rispondano alle norme di igiene e sicurezza, ricordando che alla stessa verifica sono tenuti venditori, noleggiatori ecc. e privilegia quelle che, nelle normali condizioni di utilizzo, espongono i lavoratori al minor rischio
QUANDO INIZIA UNA NUOVA ATTIVITÀ O FA DEGLI AMPLIAMENTI
ne dà comunicazione all'organo di vigilanza nei modi previsti (art. 48 del D.P.R. 303/56) e rimane in attesa delle eventuali prescrizioni
QUANDO ASSUME UN LAVORATORE
• verifica se necessiti di visita pre-assuntiva da parte del medico d'azienda o di altro medico (es. minorenni, apprendisti)
• lo informa sulle norme e sulle procedure da seguire nell'ambiente di lavoro
• lo informa sull'azienda, sull'attività in generale e sui rischi per la salute
• lo informa dei compiti inerenti alla mansione e dei rischi ad essa legati
• lo informa sulle misure che ha messo in atto per la prevenzione e la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori
• lo informa sul modo di lavorare per ridurre i rischi di infortunio o di malattia
• lo addestra all'uso corretto dei mezzi di prevenzione personale e collettiva
• lo addestra in maniera adeguata per poter svolgere i propri compiti in sicurezza
COSA SUCCEDE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME?
Se un tecnico dell'organo di vigilanza ("direzione provinciale del lavoro"), nel corso di un'ispezione accerta la violazione di una norma sulla sicurezza o sull'igiene del lavoro, farà delle prescrizioni affinché la violazione sia eliminata, indicando tempi e modi con cui questo dovrà avvenire (verbale di ispezione). Contemporaneamente dovrà comunicare il rilievo della violazione alla Procura della Repubblica.
Se al ricontrollo nei tempi fissati (è possibile ottenere proroghe motivate), l'ispettore verificherà che è avvenuta la regolarizzazione, l'organo di vigilanza ammetterà il contravventore a pagare in via amministrativa una somma pari ad 1/4 del massimo previsto per quella violazione, permettendo così l'estinzione del reato.
La mancata regolarizzazione o il mancato pagamento daranno invece avvio ad un procedimento penale.
Le contravvenzioni per chi viola le leggi in materia di igiene e sicurezza del lavoro prevedono sanzioni di entità consistente che arrivano, per alcuni articoli, fino all'arresto da tre a sei mesi o all'ammenda fino a € 30.000,00.
Dal 16/05/09 entrano in vigore:
- l'obbligo della "data certa" sui DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) previsto dall'art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008;
- l'obbligo della "valutazione stress lavoro-correlato" prevista dall'art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008;
- il divieto delle "visite mediche pre-assuntive" previsto dall'art. 41 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008.
Dal 16 agosto 2009:
- l'obbligo della comunicazione all'Inail del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Rinviato a sei mesi dopo :
- l'adozione del decreto interministeriale di realizzazione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) l'obbligo di comunicazione all'INAIL ed all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino una assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, previsto dall'art. 18 comma 1 lettera r) del D. Lgs. n. 81/2008.
Il 3 agosto il decreto 106/2009 è stato approvato, il cosiddetto "Correttivo" del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Le novità rispetto al testo approvato nel mese di marzo. Sono le seguenti:
• l'art. 11 del D.Lgs. 106/09 modifica l'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
• La data certa si può certificare attraverso la firma congiunta degli attori della sicurezza in azienda.
• La valutazione dello stress lavoro correlato è rinviato al 01.08.2010.
• Eliminato l'obbligo del DUVRI per le lavorazioni che comportano una sola prestazione intellettuale, una fornitura di attrezzature o materiali, una prestazione della durata inferiore a 2 giorni;
• Designata una "patente a punti" per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili
• Confermata la possibilità che il medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione
• rivisitata l'entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994.
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